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Il Tribunale di Milano predispone un Vademecum per agevolare i sanitari in relazione al rilascio del consenso informato per il vaccino anti COVID-19 in caso di soggetti incapaci in strutture sanitarie
Vaccino anti COVID-19 e soggetti incapaci ricoverati in strutture sanitarie
Al fine di agevolare l’attuazione di tali disposizioni, il Tribunale di Milano, sezione VIII civile (tutele-amministratori di sostegno) ha ritenuto opportuno predisporre un vademecum (qui sotto allegato) destinato a dare un’immediata indicazione ai soggetti interessati dei comportamenti da tenere nelle varie situazioni che con tutta probabilità si verificheranno nei prossimi mesi.
Tribunale di Milano: il vademecum per gli operatori sanitari
Come si legge nel documento, l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2021 rischia di porre agli operatori sanitari, in particolari a quelli che operano nelle RSA, vari problemi di corretta interpretazione ed applicazione della norma, emanata per fronteggiare in tempi rapidissimi una situazione del tutto inedita.
La predisposizione delle casistiche da parte del Tribunale ha dunque l’obiettivo di offrire agli operatori sanitari e anche agli amministratori di sostegno, nonché a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale dei persone incapaci, l’indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire nei diversi casi che prevedibilmente potranno verificarsi nell’esperienza degli operatori.
Vaccinazione anti COVID-19: chi può esprimere il consenso informato?
Il Tribunale meneghino schematizza, ai sensi della normativa introdotta dal richiamato D.L. 1/2021, i soggetti che possono rilasciare il consenso informato. Si tratta, nel dettaglio, di:
- ospiti stessi delle strutture, in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori ecc. da risolversi con audioregistrazioni o ausilio di interpreti, anche se hanno un amministratore di sostegno che non abbia poteri in campo sanitario);
- ospiti parzialmente capaci assistiti dagli ADS;
- amministratori di Sostegno in caso di amministrazione di sostegno in rappresentanza per il rilascio di consenso informato sanitario stabilita con il decreto di nomina;
- tutori in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;
- fiduciari designati ex legge 219/17 in caso di ospite divenuto incapace;
- Direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati: gli stessi assumono la funzione di amministratore di sostegno ai soli fini del rilascio del consenso alla vaccinazione, ma NON sono amministratori di sostegno in senso tecnico ex legge 6/2004: non devono prestare giuramento, non devono rendicontare).
Tanto premesso vengono dettagliati i vari casi applicativi e il Tribunale schematizza tipo per tipo chi è tenuto a esprimere il consenso e se è previsto o meno il coinvolgimento dell’Ufficio del Giudice Tutelare.
Viene chiarito, infine che il tutore, il curatore e il fiduciario non necessitano mai dell’autorizzazione del GT alla sottoscrizione del consenso informato. Solo nell’ipotesi di cui al CASO 6, ovvero qualora l’ospite sia incapace di prestare il consenso informato, ma con amministratore di sostegno con rappresentanza o in affiancamento, privo di poteri in campo sanitario, il sanitario dovrà sollecitare l’ADS a chiedere con urgenza l’autorizzazione al Giudice Tutelare, ex art. 405 quarto comma del codice civile.
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